Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34606 - pubb. 15/04/2026

Nel concordato minore la mera presenza di debiti erariali non integra l’atto in frode

Tribunale Catania, 19 Febbraio 2026. Est. Cordio.


Concordato minore – Inammissibilità ex art. 77 CCII – Diligenza del debitore nell’assunzione delle obbligazioni – Mancato pagamento di debiti erariali – Atto in frode – Rilevanza ai fini dell’ammissibilità – Esclusione



Nel concordato minore, a fronte della contestazione dell’Agenzia delle Entrate in ordine alle cause dell’indebitamento ed alla pretesa mancata diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni (nella specie, il debito erariale ammontava a € 185.000), va respinta l’eccezione di inammissibilità del concordato tenuto conto che in detta procedura non è previsto il requisito soggettivo dell’assenza di dolo o colpa grave ma quello (ben distinto) dell’assenza di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, essendo ciò riconducibile alla specifica struttura dell’istituto concordatario nel quale (a differenza della ristrutturazione del debito del consumatore e della liquidazione controllata, in cui il vaglio di ammissibilità in sede di omologazione è affidato esclusivamente al giudice) si prevede il voto dei creditori che costituisce un adeguato contrappeso dei più ampi requisiti di ammissibilità previsti per tale procedura. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

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Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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