Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34671 - pubb. 30/04/2026
Concordato semplificato: buona fede e riesame del vaglio di ritualità
Tribunale Nola, 09 Aprile 2026. Pres. Beatrice. Est. Bellisario.
Concordato semplificato – Vaglio di ritualità – Contenuto – Riesame
Concordato semplificato – Comparazione con liquidazione – Requisiti
Concordato semplificato – Trattative – Buona fede
Il controllo di ritualità della proposta di concordato semplificato non si esaurisce in un esame formale, ma richiede una verifica sostanziale dell’attendibilità e della ragionevolezza delle attestazioni dell’esperto e della correttezza e buona fede nello svolgimento delle trattative.
Inoltre, il giudizio in questione può essere riesaminato nella fase di omologazione sulla base degli elementi emersi dalle verifiche dell’ausiliario e dal contraddittorio, senza che il provvedimento di nomina dell’ausiliario abbia effetto preclusivo.
La valutazione comparativa con l’alternativa della liquidazione giudiziale deve fondarsi su dati oggettivi e completi, comprensivi anche della stima del valore aziendale e delle possibili azioni di responsabilità.
È dunque inammissibile il piano fondato su un’offerta alternativa non previamente definita, che renda incerta la determinazione delle fonti di attivo e impedisca la verifica della fattibilità, la quale deve ritenersi esclusa quando il compendio aziendale risulti depauperato di beni essenziali e manchi la conferma dell’offerta di acquisto alle nuove condizioni proposte.
Non ricorre il requisito della buona fede quando le trattative siano avviate in una situazione di crisi ormai irreversibile e in assenza di concrete prospettive di risanamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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