Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34948 - pubb. 05/07/2026

La meritevolezza nel concordato preventivo in continuità

Cassazione civile, sez. I, 29 Giugno 2026, n. 22246. Pres. Ferro. Est. Dongiacomo.


Concordato preventivo in continuità - Ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza - Fattibilità - Meritevolezza



Con questa decisione, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi di impugnazione, e dunque il ricorso, affermando che «L’art. 112, comma 1, c.c.i.i. prevede che il concordato in continuità aziendale è omologato quando “il piano”, oltre a non essere “privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza” (lett. f), sia anche fattibile, vale a dire non manifestamente inidoneo “a raggiungere gli obiettivi prefissati”, come “il soddisfacimento dei creditori” così come programmato nel piano previsto dall’art. 84, comma 1, c.c.i.i.: la norma, invece, non richiede la meritevolezza soggettiva del debitore che propone il concordato, potendo, al più, rilevare (come emerge dall’art. 106, commi 1 e 2, c.c.i.i.) che lo stesso:

 

- abbia compiuto, anche prima dell’ammissione alla procedura, atti “diretti a frodare le ragioni dei creditori” (la cui sussistenza, però, nel caso in esame, non emerge, con la dovuta specificità, né dalla pronuncia impugnata, né dal ricorso);


- abbia esposto “passività inesistenti”, e non anche, dunque, quando abbia denunciato debiti, come quelli tributari, esistenti ma rimasti inadempiuti (Cass. n. 7663 del 2026, in motiv.).» (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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