Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35035 - pubb. 04/08/2026
La Cassazione sul valore di liquidazione nel concordato preventivo
Cassazione civile, sez. I, 09 Luglio 2026, n. 22960. Pres. Ferro. Est. Farolfi.
Concordato preventivo in continuità - Valore di liquidazione - Verifica del tribunale - Fase di ammissibilità - Legalità sostanziale
Concordato preventivo in continuità - Valore di liquidazione - Funzione informativa - Parametro di legittimità - Relative priority rule
Concordato preventivo in continuità indiretta - Valore di liquidazione - Offerta vincolante di acquisto dell'azienda - Procedura competitiva - Inclusione
Concordato preventivo - Valore di liquidazione - Comparazione con la liquidazione giudiziale - Concretezza - Valori effettivamente conseguibili
Nel concordato preventivo in continuità il giudizio di ammissibilità della proposta non si esaurisce nella verifica della ritualità formale della domanda, ma si estende, secondo un criterio di legalità sostanziale, anche alla corretta determinazione del valore di liquidazione di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), CCII, la cui individuazione condiziona la legittimità della proposta quando essa preveda la distribuzione del valore eccedente secondo la relative priority rule.
Il valore di liquidazione di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), CCII assolve, da un lato, alla funzione di consentire ai creditori un voto informato e consapevole e, dall'altro, costituisce parametro di legittimità della proposta ogniqualvolta questa preveda la distribuzione del valore eccedente secondo il meccanismo della relative priority rule.
Nel concordato preventivo in continuità indiretta fondato sull'offerta vincolante di acquisto dell'azienda da parte di un terzo, è illegittimo determinare il valore di liquidazione assumendo una stima inferiore fondata sulla liquidazione atomistica dei beni, escludendo l'entità economica dell'offerta, quando questa costituisca un valore concretamente conseguibile anche nell'alternativa della liquidazione giudiziale. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che l'offerta, già validata mediante procedura competitiva, dovesse concorrere integralmente alla formazione del valore di liquidazione).
La comparazione tra la proposta concordataria e l'alternativa della liquidazione giudiziale deve essere effettuata sulla base dei valori concretamente conseguibili alla data della domanda e non può essere costruita mediante scenari astratti o disancorati dalla concreta soluzione della crisi prospettata dal debitore. (Nella specie, la Corte ha escluso che potesse assumersi quale termine di confronto una liquidazione atomistica dell'azienda, ignorando un'offerta vincolante di acquisto già esistente e validata mediante procedura competitiva). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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