Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35356 - pubb. 04/08/2020

Simulazione di compravendite notarili che dissimulano donazioni remuneratorie e limiti della fede privilegiata dell’atto pubblico

Cassazione civile, sez. II, 13 Febbraio 1992, n. 1751. Pres. Bronzini. Est. Paolella.


Atto pubblico - Dichiarazioni delle parti al notaio - Fede privilegiata - Limiti - Controdichiarazione - Simulato pagamento del prezzo - Falsità - Esclusione


Donazione remuneratoria - Intento corrispettivo o restitutorio - Criterio della prevalenza - Forma solenne - Art. 48 legge notarile


Pluralità di negozi in un unico atto - Autonomia - Simulazione - Legittimazione ad agire della parte di uno solo dei negozi - Esclusione



La fede privilegiata dell’atto pubblico riguarda solo la provenienza delle dichiarazioni rese dalle parti al notaio rogante, non la loro veridicità. La simulazione provata con controdichiarazione non rende falso l’atto pubblico in cui il prezzo è dichiarato già versato: la controdichiarazione attesta che quell’affermazione faceva parte dell’apparenza. (Nella specie, era stata esclusa la sospensione ex art. 295 c.p.c.)


L’atto di liberalità determinato da riconoscenza o dai meriti del donatario può essere diretto anche a compensare prestazioni ricevute. Si ha allora un unico negozio, disciplinato secondo il criterio della prevalenza. Se prevale l’intento remuneratorio occorrono le forme solenni della donazione. Se prevale il fine corrispettivo si ha un negozio oneroso, per il quale, trattandosi di immobili, basta la scrittura privata.


Più negozi autonomi stipulati con un unico atto sul medesimo bene conservano ciascuno la propria disciplina. Chi è parte di uno solo di essi non è legittimato ad agire per la simulazione o l’invalidità dell’altro, salvo che provi un concreto interesse, e il giudice non può estendervi la pronuncia. (Nella specie, usufrutto e nuda proprietà erano stati trasferiti contestualmente.) (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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