Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35373 - pubb. 02/06/2020
Progettista che dirige personalmente l’esecuzione dell’opera: obbligazione di risultato e decadenza per vizi
Cassazione civile, sez. II, 07 Maggio 1988, n. 3389. Pres. Lo Coco. Est. Rotunno.
Geometra - Progettazione e direzione dei lavori - Esecuzione diretta dell’opera con operai del committente - Obbligazione di risultato - Art. 2226 c.c. - Decadenza e prescrizione
Direttore dei lavori - Opera eseguita da un imprenditore - Attività di controllo - Obbligazione di mezzi - Inapplicabilità dell’art. 2226 c.c.
Professionista - Responsabilità - Diligenza - Artt. 1176 e 2236 c.c. - Problemi tecnici di speciale difficoltà - Colpa lieve
Il professionista può progettare l’opera e dirigerne anche personalmente l’esecuzione con operai assunti e retribuiti dal committente, senza un appaltatore. Così facendo va oltre i compiti del direttore dei lavori e assume un’obbligazione di risultato. Si applicano quindi la decadenza per i vizi non denunciati entro otto giorni dalla scoperta e la prescrizione annuale dalla consegna previste dall’art. 2226 c.c.
Quando l’opera è eseguita da un imprenditore, il direttore dei lavori controlla che i lavori si svolgano a regola d’arte e secondo il progetto. Questa attività resta nel compito professionale e integra un’obbligazione di mezzi, alla quale non si applicano i termini dell’art. 2226 c.c. (Nella specie, si trattava della costruzione di una stalla.)
La responsabilità del prestatore d’opera intellettuale è regolata dall’art. 1176 c.c., e la diligenza si valuta secondo la natura dell’attività esercitata. Solo se la prestazione implica problemi tecnici di speciale difficoltà l’art. 2236 c.c. limita la responsabilità al dolo o alla colpa grave; negli altri casi basta la colpa lieve. (Nella specie, in una stalla era stato mal costruito un setto divisorio.) (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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