Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35375 - pubb. 23/04/2019

Perde il diritto al compenso l’avvocato che chiede una prova testimoniale altrimenti inammissibile, compromettendo la posizione processuale del cliente

Cassazione civile, sez. II, 18 Maggio 1988, n. 3463. Pres. Lo Coco. Est. Rotunno.


Responsabilità dell’avvocato – Diligenza professionale


Scelta dei mezzi difensivi – Prova testimoniale – Colpa


Art. 2236 c.c. – Prestazioni di particolare difficoltà – Inapplicabilità


Eccezione di inadempimento – Compenso professionale



L’inadempimento dell’avvocato, trattandosi di obbligazione di mezzi, non può desumersi dal mancato conseguimento del risultato utile perseguito dal cliente, ma dalla violazione del dovere di diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., da valutarsi in relazione alla natura dell’attività esercitata.


Costituisce violazione del dovere di diligenza dell’avvocato la richiesta di un mezzo istruttorio che rimuova un limite legale favorevole al cliente, compromettendo una posizione processuale inizialmente inattaccabile.


La limitazione di responsabilità prevista dall’art. 2236 c.c. non trova applicazione quando la prestazione professionale non implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.


In caso di inadempimento dell’avvocato ai propri obblighi professionali, il cliente può legittimamente opporre l’eccezione di inadempimento, con conseguente esclusione del diritto del professionista al compenso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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