Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35394 - pubb. 23/02/2019
Risponde l’avvocato che non rinnova la notifica agli eredi e non informa il cliente della possibilità di ricorrere contro l’inammissibilità dell’appello
Cassazione civile, sez. II, 18 Giugno 1996, n. 5617. Pres. Favara. Est. Carnevale.
Responsabilità dell’avvocato – Diligenza professionale
Omessa attività processuale dovuta – Responsabilità
Dovere di informazione del cliente – Impugnazioni
Mancanza di procura speciale – Irrilevanza esimente
Nesso causale – Errore del giudice
Quantificazione del danno – Criterio differenziale
L’inadempimento dell’avvocato, quale prestatore d’opera intellettuale, consiste nella violazione del dovere di diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., mentre la limitazione di responsabilità prevista dall’art. 2236 c.c. opera solo in presenza di problemi tecnici di speciale difficoltà.
È responsabile il difensore che ometta attività processuali doverose, quali la rinnovazione della notifica ordinata dal giudice o la tutela degli interessi del cliente mediante gli strumenti di impugnazione previsti dall’ordinamento.
Rientra nei doveri professionali dell’avvocato informare tempestivamente il cliente della possibilità e dell’opportunità di proporre impugnazione avverso una decisione sfavorevole, al fine di consentire una scelta consapevole.
La mancanza di una procura speciale per il ricorso per cassazione non esonera l’avvocato da responsabilità quando derivi dalla mancata informazione al cliente circa la necessità e l’utilità dell’impugnazione.
L’eventuale errore del giudice che pronunci una decisione processualmente erronea non interrompe il nesso causale tra la condotta negligente dell’avvocato e il danno, ove il professionista ometta di reagire mediante impugnazione.
Il danno risarcibile per responsabilità professionale dell’avvocato può essere legittimamente quantificato nella differenza tra quanto il cliente ha effettivamente pagato e quanto avrebbe potuto corrispondere in sede transattiva, purché la valutazione escluda componenti meramente ipotetiche. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale





