Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 354 - pubb. 01/07/2007

Processo esecutivo e deposito della documentazione ipocatastale

Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto, 01 Marzo 2006. Est. Zappalà.


Processo esecutivo – Espropriazione immobiliare – Deposito della documentazione ipocatastale – Decadenza – Dichiarazione di inefficacia del pignoramento successiva all’udienza per la vendita – Preclusione – Integrazione successiva della documentazione – Ammissibilità



La dichiarazione di inefficacia del pignoramento, conseguente al mancato deposito della documentazione ipocatastale di cui all’art. 567 c.p.c., non può essere pronunciata dopo l’udienza per la vendita di cui all’art. 569, 2° comma c.p.c., potendo il giudice dell’esecuzione provvedere alla integrazione della documentazione tramite l’esperto nominato per la stima od il professionista delegato ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Comito


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