Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5736 - pubb. 27/06/2011
Credito del professionista di nomina giudiziale e privilegio per spese di giustizia
Tribunale Terni, 13 Giugno 2011. Est. Paola Vella.
Fallimento – Ammissione allo stato passivo – Credito maturato dalle figure di nomina giudiziale – Prededucibilità “duplice”.
Fallimento – Ammissione allo stato passivo – Credito maturato dalle figure di nomina giudiziale – Estensione.
Se il credito prededucibile del professionista incaricato dal debitore pare pacificamente ammissibile col privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., il credito maturato dalle figure di nomina giudiziale (commissario giudiziale, liquidatore, curatore) appare meritevole del (duplice) privilegio potiore per spese di giustizia ex artt. 2755 e 2770 c.c., trattandosi di soggetti che svolgono istituzionalmente il compito di conservazione e/o liquidazione dei beni, mobili e immobili, della procedura, nell'interesse comune dei creditori, analogamente a quanto accade per i compensi del custode e del legale del creditore procedente nella procedura esecutiva, mobiliare e immobiliare. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
In sede di ammissione allo stato passivo, il privilegio attribuito al credito maturato dalle figure di nomina giudiziale (commissario giudiziale, liquidatore, curatore), a norma e per gli effetti degli artt. 2755 e 2770 c.c., non si estende anche alle spese ed all’Iva. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)
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