Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5922 - pubb. 04/07/2011

Trasporto merci e onere della prova del vettore ai sensi dell'articolo 17, comma 4, Convenzione di Ginevra 19 maggio 1956

Tribunale Novara, 24 Giugno 2011. Est. Simona Gambacorta.


Trasporto - Trasporto internazionale - Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 - Rischi particolari di cui all'articolo 17, comma 4 - Onere della prova.



In presenza delle situazioni di cui ad uno o più rischi particolari previsti dall'articolo 17, comma 4, della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, il vettore deve dimostrare che, avuto riguardo alle circostanze di fatto, la perdita o l'avaria della merce avrebbe potuto risultare da uno o più dei suddetti rischi particolari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Presidente Dott. Bartolomeo Quatraro


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