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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 04/08/2026 Scarica PDF

Controllo preliminare e colpa grave nel piano del consumatore (Trib. Roma, 1° giugno 2026)

Stefania Pacchi, Professore Ordinario f.r. nell'Università di Siena


Sommario: 1. Il caso e le questioni sottoposte al giudice. - 2. Il controllo giudiziale nella fase preliminare di ammissibilità. – 3.L’autonomia del giudizio rispetto alla relazione dell’OCC. - 4. La colpa grave quale causa ostativa all’accesso al piano del consumatore. - 5. Valutazione ex ante, sproporzione del rischio e nesso causale. - 6. La fideiussione gratuita tra assunzione del rischio e colpa grave.



Trib. Roma, 1° giugno 2026, Estensore Alessandro Nastri

Investito della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il giudice deve preliminarmente verificarne l’ammissibilità ai sensi dell’art. 70, comma 1, CCII e, qualora accerti la mancanza dei requisiti soggettivi od oggettivi di accesso, dichiarare inammissibile la domanda senza dare corso alle successive attività.

Integra la colpa grave prevista dall’art. 69, comma 1, CCII il rilascio, a titolo gratuito, di una fideiussione di rilevante importo in favore di un terzo, quando il nucleo familiare del fideiussore versi già in una situazione di grave difficoltà economica; la circostanza che il debitore principale disponga, all’epoca, di un’occupazione stabile non è sufficiente a escludere la causa ostativa. (testo integrale)



1. Il caso e le questioni sottoposte al giudice

La decisione trae origine da una domanda di omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata ai sensi degli artt. 67 ss. CCII. Dalla relazione dell’organismo di composizione della crisi emergeva che la situazione economica della ricorrente si era progressivamente deteriorata nel corso di un lungo periodo, a causa dell’aumento delle esigenze familiari e delle ripetute perdite del lavoro del coniuge. In particolare, dal 2011 e sino al pensionamento di quest’ultimo, la ricorrente era rimasta l’unica fonte di reddito del nucleo familiare, rendendosi necessario il ricorso al credito per far fronte alle ordinarie esigenze di vita.

In tale quadro si collocava una fideiussione prestata nel 2012 a garanzia di un mutuo contratto dal figlio di un’amica della ricorrente. La garanzia, rilasciata a titolo gratuito, aveva dato origine a un debito che, al momento della presentazione della domanda, rappresentava più della metà dell’esposizione complessiva della consumatrice. Il tribunale ha individuato proprio nell’assunzione di tale obbligazione la condotta rilevante ai fini dell’art. 69, comma 1, CCII, ritenendola gravemente colposa e causalmente incidente sulla formazione del sovraindebitamento.

L’OCC era giunto a una diversa conclusione. Nella relazione aveva escluso che la prestazione della garanzia presentasse caratteri di particolare imprudenza, valorizzando il rapporto fiduciario e di amicizia che aveva indotto la ricorrente a intervenire e, soprattutto, la situazione esistente al momento della sottoscrizione. Il debitore principale svolgeva allora attività lavorativa con regolare retribuzione e la stessa garante risultava occupata e solvibile. Secondo l’organismo, tali circostanze consentivano di escludere che l’assunzione della garanzia fosse connotata da colpa grave.

Il tribunale ha tuttavia riletto quei dati alla luce della complessiva condizione economica del nucleo familiare. Ha osservato che, quando la fideiussione fu prestata, la famiglia si trovava già in una situazione di significativa fragilità, aggravata l’anno precedente dalla perdita dell’occupazione del coniuge. Il fatto che il debitore principale disponesse di un reddito da lavoro non è stato ritenuto sufficiente a escludere l’imprudenza dell’operazione, poiché la garante aveva assunto gratuitamente un’obbligazione di rilevante importo in un momento nel quale costituiva l’unica fonte di reddito della famiglia e il ricorso al credito si era già reso necessario per sostenere le esigenze ordinarie. Il giudice si è così discostato dalle conclusioni dell’OCC, ricavando dalla stessa relazione gli elementi sui quali ha fondato il giudizio di colpa grave.

Su questa base, la domanda è stata dichiarata inammissibile nella fase preliminare disciplinata dall’art. 70, comma 1, CCII, senza dare corso alla comunicazione della proposta ai creditori e alle successive attività dirette all’omologazione. Il provvedimento muove dall’assunto che il controllo iniziale affidato al giudice non si esaurisca nella verifica della regolarità formale della domanda, ma investa anche la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di accesso e l’assenza delle cause ostative previste dall’art. 69 CCII.

La decisione pone due principali questioni. La prima, di carattere processuale, riguarda l’ampiezza del controllo esercitabile dal giudice nella fase che precede la comunicazione della proposta ai creditori e, in particolare, la possibilità di dichiarare immediatamente l’inammissibilità sulla base di una valutazione della condotta che ha generato il sovraindebitamento. All’interno di tale problema si colloca quello del rapporto tra il giudizio del tribunale e le conclusioni dell’OCC, soprattutto quando il primo attribuisca ai fatti ricostruiti nella relazione un significato diverso da quello indicato dall’organismo.

La seconda questione, di carattere sostanziale, investe il contenuto della colpa grave richiesta dall’art. 69 CCII. Occorre stabilire a quali condizioni l’assunzione di una garanzia personale nell’interesse di un terzo possa essere qualificata come gravemente imprudente e quali elementi debbano concorrere a tale valutazione. Vengono, così, in rilievo la gratuità della fideiussione, la situazione economica della garante, l’entità dell’esposizione assunta e le condizioni del debitore principale, da considerare con riferimento al momento della sottoscrizione. Al tempo stesso, la gravità della colpa deve essere tenuta distinta dalla sua incidenza causale: il peso assunto dal debito da fideiussione nel passivo dimostra la rilevanza dell’operazione nella situazione finale di sovraindebitamento, ma non è sufficiente, da solo, a provare che la garanzia sia stata prestata con colpa grave.

Prima di affrontare tali profili sostanziali, occorre tuttavia definire l’ampiezza del controllo esercitabile dal giudice nella fase preliminare.

 

2. Il controllo giudiziale nella fase preliminare di ammissibilità

L’art. 70, comma 1, CCII affida al giudice una verifica preliminare della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Prima di disporne la comunicazione ai creditori e di avviare la sequenza procedimentale diretta all’omologazione, il giudice deve accertare la ricorrenza delle condizioni richieste per l’accesso allo strumento. Qualora rilevi la mancanza di tali condizioni, il procedimento si arresta con la dichiarazione di inammissibilità, senza che sia necessario dare corso alle attività successive[1].

La previsione di tale verifica nella fase iniziale risponde all’esigenza di evitare lo svolgimento di un procedimento già privo dei suoi presupposti. Il controllo non può, tuttavia, essere ridotto a un esame formale della domanda e dei documenti allegati. Esso investe la qualità di consumatore del ricorrente, la ricorrenza della situazione di sovraindebitamento, la completezza della documentazione prescritta e l’idoneità della relazione dell’OCC a fornire gli elementi richiesti dalla legge, nonché l’assenza delle cause ostative previste dall’art. 69 CCII. Poiché il piano non è sottoposto al voto dei creditori, il controllo giudiziale assolve una funzione essenziale nella verifica delle domande che possono proseguire verso l’omologazione.

La natura sostanziale del controllo non ne rende, però, indeterminato il perimetro. Nella fase preliminare il giudice verifica la sussistenza delle condizioni di accesso e l’assenza delle cause ostative previste dalla legge, mentre restano riservate alla fase successiva le ulteriori valutazioni richieste ai fini dell’omologazione. Il sindacato è, dunque, tipizzato: può implicare apprezzamenti tecnici ed economici, ma soltanto nella misura in cui siano necessari all’accertamento dei presupposti di ammissibilità, senza tradursi in una libera valutazione dell’opportunità o della convenienza della proposta.

La decisione esaminata comprende nella verifica preliminare anche l’accertamento della colpa grave che abbia determinato il sovraindebitamento. Tale conclusione discende dal coordinamento tra gli artt. 69 e 70 CCII. La colpa grave, al pari della malafede e della frode, costituisce infatti una causa soggettiva ostativa all’accesso al piano; quando la sua sussistenza emerga già dagli atti introduttivi, il giudice deve dichiarare l’inammissibilità della domanda senza disporre la comunicazione della proposta ai creditori[2].

Il problema non riguarda, pertanto, la possibilità di esaminare la colpa grave nella fase iniziale, ma le condizioni alle quali il relativo accertamento possa fondare l’immediata dichiarazione di inammissibilità. La qualità di consumatore e l’esistenza di precedenti esdebitazioni possono, almeno in molti casi, essere verificate sulla base di dati documentali o comunque oggettivamente accertabili. Il giudizio sulla colpa grave richiede, invece, una ricostruzione più articolata: occorre individuare la condotta alla quale viene ricondotta la situazione di sovraindebitamento, considerare le circostanze esistenti nel momento in cui essa fu tenuta, stabilire se il comportamento si sia discostato in misura qualificata dal grado di prudenza esigibile e verificarne l’effettiva incidenza causale sulla situazione debitoria.

La funzione di filtro attribuita dall’art. 70 CCII non consente, quindi, di risolvere ogni incertezza relativa alla condotta del consumatore mediante l’immediato arresto del procedimento. La dichiarazione preliminare di inammissibilità presuppone che la causa ostativa emerga con sufficiente chiarezza dalla domanda, dalla relazione dell’OCC e dalla documentazione allegata. Quando, invece, i dati siano incompleti o consentano ricostruzioni diverse, occorre valutare se l’esercizio del potere di assegnare un termine per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti possa offrire gli elementi necessari alla decisione.

La fattispecie mostra la delicatezza di tale verifica, poiché il giudice ha ravvisato la colpa grave sulla base degli stessi elementi dai quali l’OCC aveva tratto una conclusione opposta. La diversità delle valutazioni conferma che l’accertamento della causa ostativa può essere compiuto già nella fase preliminare, ma richiede una base conoscitiva adeguata e una motivazione capace di spiegare perché la condotta oltrepassi l’area dell’errore di valutazione o dell’imprudenza non grave. Essa pone, al tempo stesso, il distinto problema dell’autonomia del giudizio rispetto alle conclusioni dell’organismo.

La fase preliminare delineata dall’art. 70 CCII non si risolve, dunque, in un controllo meramente cartolare, ma neppure consente di dichiarare l’inammissibilità sulla base di elementi insufficienti o suscettibili di valutazioni divergenti non adeguatamente approfondite. Il punto non è se la colpa grave possa essere accertata al momento dell’esame iniziale della domanda, ma quando gli atti consentano di ritenerne sufficientemente dimostrate la sussistenza e l’incidenza causale sulla situazione di sovraindebitamento. La necessità di una base conoscitiva adeguata conduce così a esaminare il rapporto tra il giudizio del tribunale e la relazione dell’OCC, dalla quale, nel caso concreto, sono stati tratti gli elementi posti a fondamento della dichiarazione di inammissibilità.

 

3. L’autonomia del giudizio rispetto alla relazione dell’OCC

La decisione rende evidente la distinzione tra la funzione affidata all’OCC e quella riservata al giudice. La relazione prevista dall’art. 68 CCII costituisce una base conoscitiva essenziale del controllo giudiziale: ricostruisce le cause dell’indebitamento, descrive la situazione economica, patrimoniale e familiare del consumatore, verifica la completezza e l’attendibilità della documentazione e riferisce sulla diligenza impiegata nell’assunzione delle obbligazioni. Essa non esaurisce, tuttavia, la valutazione richiesta ai fini dell’ammissibilità della domanda. All’OCC compete offrire una ricostruzione documentata e criticamente elaborata della vicenda debitoria; al giudice spetta accertare la ricorrenza delle condizioni previste dagli artt. 69 e 70 CCII e qualificare i fatti alla luce delle disposizioni applicabili[3].

Le conclusioni dell’organismo non hanno, pertanto, efficacia vincolante, neppure quando riguardino l’assenza della colpa grave. Il giudice può attribuire ai fatti esposti nella relazione un significato diverso e ravvisare una causa ostativa che l’OCC abbia escluso. Diversamente, l’accertamento di una condizione di ammissibilità rimessa dalla legge al giudice finirebbe per dipendere dalla valutazione dell’organismo.

L’autonomia del giudizio non riduce, tuttavia, la relazione a una mera allegazione difensiva del consumatore. Essa proviene da un soggetto al quale la legge assegna specifici compiti di verifica e deve offrire una rappresentazione completa, attendibile e non unilaterale della formazione del sovraindebitamento. La relazione non vincola il giudice, ma costituisce il risultato di un’attività legalmente tipizzata, della quale la decisione deve tenere conto. Quando il tribunale se ne discosta, deve pertanto rendere riconoscibili le ragioni per le quali gli elementi raccolti conducono a una qualificazione diversa.

Nel caso esaminato, la divergenza non riguarda la ricostruzione degli avvenimenti, ma la valutazione della condotta della consumatrice. L’OCC aveva rilevato che, al momento della prestazione della fideiussione, il debitore principale svolgeva attività lavorativa con regolare retribuzione e che anche la garante era occupata, ritenendola solvibile. Aveva inoltre richiamato il rapporto fiduciario e di amicizia nel quale la garanzia era maturata, traendone la conclusione che la sua prestazione non fosse connotata da imprudenza. Il tribunale ha valorizzato altri elementi contenuti nella medesima relazione: le risalenti difficoltà economiche del nucleo familiare, la perdita del lavoro del coniuge, il fatto che la ricorrente fosse rimasta l’unica fonte di reddito e la necessità di ricorrere al credito per far fronte alle esigenze ordinarie. La relazione ha, così, fornito sia gli elementi sui quali l’OCC aveva fondato l’esclusione della colpa grave, sia quelli utilizzati dal giudice per affermarla.

La divergenza segnala un insufficiente raccordo, all’interno della relazione, tra il giudizio di solvibilità della garante e la descrizione delle condizioni economiche del suo nucleo familiare. La titolarità di un reddito da lavoro non coincide necessariamente con la capacità di sostenere un’obbligazione di garanzia di rilevante importo. Per escludere la colpa grave non era quindi sufficiente constatare che la ricorrente fosse occupata; occorreva chiarire se le risorse disponibili, considerati gli impegni già assunti e le esigenze della famiglia, consentissero di sopportare l’eventuale escussione.

Neppure il riferimento al rapporto di amicizia risolveva il problema. Esso poteva spiegare la ragione personale della garanzia, ma non dimostrarne la sostenibilità. Allo stesso modo, l’occupazione del debitore principale costituiva un elemento rilevante, perché incideva sulla prevedibilità dell’inadempimento, ma non esauriva l’indagine. La relazione avrebbe dovuto considerare congiuntamente la probabilità e l’entità del rischio di escussione e la capacità della garante di farvi fronte senza compromettere il proprio equilibrio economico.

L’autonomia del giudice non consente, peraltro, di colmare le eventuali insufficienze della relazione mediante una valutazione non sorretta da una base conoscitiva adeguata[4]. Il tribunale può qualificare diversamente i fatti riferiti dall’OCC, ma l’affermazione della colpa grave richiede che gli elementi acquisiti siano sufficienti a dimostrare il carattere qualificato, e non soltanto ordinario, dell’imprudenza. La fragilità del nucleo familiare costituisce un dato certamente rilevante, ma non necessariamente sufficiente, da solo, a provare la manifesta insostenibilità della garanzia nel momento in cui fu prestata.

Il dissenso rispetto alle conclusioni dell’OCC deve pertanto essere accompagnato da una motivazione tanto più puntuale quanto più controvertibile sia la qualificazione della condotta. Il giudice deve indicare le circostanze ritenute decisive, spiegare perché esse siano idonee a integrare la colpa grave e chiarire per quale ragione gli elementi valorizzati dall’organismo non conducano a una diversa conclusione. Il fatto che il debito da fideiussione rappresenti, al momento della domanda, la parte prevalente del passivo può dimostrare l’incidenza causale dell’operazione, ma non è sufficiente a stabilire il grado della colpa con la quale la garanzia fu assunta.

Il rapporto tra giudice e OCC non può dunque essere ricostruito né in termini di vincolo alle conclusioni dell’organismo, né in termini di irrilevanza della relazione. L’OCC raccoglie, verifica e organizza gli elementi necessari alla ricostruzione della vicenda debitoria, formulando le valutazioni richieste dalla legge; il giudice conserva il potere di accertare autonomamente le condizioni di ammissibilità e di attribuire ai fatti la qualificazione ritenuta corretta. Nel caso in esame, il dissenso era certamente consentito; per stabilire se fosse anche fondato, occorre però precisare che cosa integri la colpa grave ai sensi dell’art. 69 CCII e quale soglia la distingua dall’imprudenza non ostativa all’accesso al piano.

 

4. La colpa grave quale causa ostativa all’accesso al piano del consumatore

L’art. 69, comma 1, CCII preclude al consumatore l’accesso al piano di ristrutturazione quando sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti, abbia beneficiato dell’esdebitazione per due volte oppure abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Le ipotesi indicate costituiscono condizioni soggettive ostative, che operano sul piano dell’ammissibilità della domanda, indipendentemente dal contenuto della proposta e dalla sua idoneità a regolare l’indebitamento.

La formulazione della norma esclude che al consumatore sia richiesta una generale meritevolezza, intesa come valutazione complessiva della correttezza delle scelte economiche compiute nel corso del tempo. Ciò non significa che la condotta del debitore sia divenuta irrilevante, ma che il relativo controllo è stato circoscritto a comportamenti specificamente qualificati. L’accesso al piano non può essere negato per il solo fatto che il sovraindebitamento derivi da decisioni rivelatesi imprudenti o economicamente svantaggiose; occorre che il sovraindebitamento sia stato determinato con colpa grave, malafede o frode[5].

La differenza rispetto al precedente criterio di meritevolezza non è soltanto terminologica. Un giudizio generale sulla condotta rischia di estendersi all’intera storia economica del debitore, sino a investire la ragionevolezza dei bisogni soddisfatti, l’opportunità delle spese sostenute e la prudenza delle singole decisioni. L’art. 69 richiede, invece, di individuare la condotta alla quale viene ricondotto il sovraindebitamento, di accertarne il grado di colpa e di verificarne l’incidenza causale. Il controllo deve concentrarsi su comportamenti determinati, senza trasformarsi in una valutazione complessiva della persona del consumatore.

La colpa grave occupa uno spazio autonomo rispetto alla malafede e alla frode. Essa non presuppone la volontà di provocare il sovraindebitamento o di pregiudicare i creditori, ma richiede un grado di imprudenza o negligenza sensibilmente superiore a quello ordinario[6]. Può ricorrere quando il consumatore assuma obbligazioni o rischi trascurando in misura macroscopica conseguenze che, alla luce delle circostanze conosciute o conoscibili, erano chiaramente prevedibili e idonee a compromettere il suo equilibrio economico.

Non ogni errore di previsione o sottovalutazione del rischio integra, tuttavia, la causa ostativa. L’eccessivo affidamento sulla stabilità del reddito, la previsione rivelatasi inesatta circa la futura capacità di rimborso o il ricorso al credito per fronteggiare esigenze familiari appartengono frequentemente alla stessa genesi del sovraindebitamento. Se ogni obbligazione evitabile o ogni scelta economicamente infelice fosse considerata gravemente colposa, il piano verrebbe precluso proprio a una parte dei soggetti ai quali è destinato.

La gravità deve pertanto esprimere uno scostamento qualificato dal livello di cautela esigibile. Il giudizio non può essere costruito assumendo come parametro un consumatore astratto, perfettamente informato e capace di prevedere ogni futura evoluzione economica. Non può, però, neppure dipendere esclusivamente dalla percezione soggettiva del debitore, così da attribuire valore esimente all’inesperienza, alla fiducia riposta in altri o alla limitata cultura finanziaria. Occorre considerare le condizioni concrete del consumatore, le informazioni di cui disponeva o avrebbe potuto disporre e il grado di riconoscibilità del rischio assunto.

L’art. 69 richiede, inoltre, che la condotta gravemente colposa abbia «determinato» la situazione di sovraindebitamento. Non basta, quindi, accertare un comportamento particolarmente imprudente: occorre che esso abbia avuto un’incidenza causale non marginale sulla situazione di sovraindebitamento dedotta nella domanda. La gravità della colpa e l’incidenza causale della condotta costituiscono accertamenti distinti. Il peso assunto da una determinata obbligazione nel passivo può dimostrarne la rilevanza nella situazione debitoria finale, ma non consente, di per sé, di stabilire il grado della colpa con la quale essa fu assunta.

Nel caso esaminato, la condotta posta a fondamento dell’inammissibilità è precisamente individuata nella prestazione della fideiussione. La decisione non ricava, quindi, la colpa grave dalla complessiva storia economica della consumatrice, ma da una specifica assunzione di rischio, ritenuta incompatibile con la fragilità già manifestata dal nucleo familiare. Resta da stabilire se gli elementi indicati siano sufficienti a qualificare quella scelta non come semplice imprudenza, ma come comportamento gravemente colposo. La risposta dipende dal momento al quale deve essere riferita la valutazione, dalla proporzione tra il rischio assunto e le risorse della garante e dall’effettiva incidenza della fideiussione sulla situazione di sovraindebitamento.

 

5. Valutazione ex ante, sproporzione del rischio e nesso causale

L’accertamento della colpa grave deve essere compiuto assumendo come riferimento il momento nel quale il consumatore ha tenuto la condotta cui viene ricondotta la situazione di sovraindebitamento. Il giudizio richiesto dall’art. 69 CCII è, pertanto, un giudizio ex ante: occorre ricostruire le circostanze conosciute o conoscibili al momento dell’assunzione dell’obbligazione e verificare se, alla luce di esse, il debitore abbia trascurato in modo macroscopico un rischio chiaramente percepibile. Il successivo verificarsi dell’inadempimento e le conseguenze che ne sono derivate rilevano ai fini della ricostruzione del nesso causale, ma non possono retroagire, trasformando in gravemente colposa una scelta che, quando fu compiuta, appariva ragionevolmente sostenibile[7].

Nel caso della fideiussione, la valutazione deve essere riferita al momento della prestazione della garanzia, non a quello della sua escussione. Con il rilascio della fideiussione il garante assume immediatamente l’obbligazione accessoria di rispondere del debito altrui; l’obbligo di pagamento diviene attuale, secondo le condizioni della garanzia, in conseguenza dell’inadempimento del debitore principale. La circostanza che l’esborso sia soltanto eventuale non rende irrilevante il rischio assunto, ma impone di valutarlo tenendo conto tanto dell’entità dell’esposizione quanto della probabilità che la garanzia venga escussa.

La sostenibilità della garanzia dipende, pertanto, dalla considerazione congiunta della situazione del debitore principale e di quella del garante. L’apparente solvibilità del primo costituisce un elemento rilevante, perché incide sulla prevedibilità dell’escussione, ma non basta, da sola, a escludere la colpa grave. Allo stesso modo, la capacità patrimoniale e reddituale del garante non può essere valutata isolatamente, prescindendo dall’entità e dalla probabilità del rischio concretamente assunto. Occorre stabilire se, tenuto conto di entrambi i profili, l’esposizione potenziale potesse considerarsi ragionevolmente sostenibile.

La sproporzione del rischio non può essere affermata in termini astratti. Essa richiede un confronto tra l’obbligazione assunta e la concreta situazione economica del consumatore. Vengono in rilievo l’importo e l’estensione della fideiussione, la durata e le condizioni del finanziamento garantito, il reddito disponibile, la consistenza patrimoniale, gli impegni già assunti, le esigenze ordinarie del nucleo familiare e le concrete prospettive di recuperare dal debitore principale quanto eventualmente pagato. A tali elementi deve aggiungersi la situazione economica del debitore garantito e la presenza di circostanze che, al momento della prestazione della fideiussione, rendessero più o meno prevedibile il suo inadempimento.

La sproporzione non coincide con il semplice sacrificio economico che l’escussione potrebbe imporre al fideiussore. Ogni garanzia personale comporta il rischio di dover adempiere un’obbligazione altrui. Perché la sua assunzione integri colpa grave è necessario che l’esposizione appaia manifestamente incompatibile con le risorse del garante e che tale incompatibilità fosse riconoscibile al momento della sottoscrizione. Diversamente, la colpa finirebbe per essere ricavata dalla successiva insostenibilità del debito, confondendo il presupposto oggettivo del sovraindebitamento con la causa soggettiva che impedisce l’accesso al piano.

La valutazione della condotta deve essere tenuta distinta dall’accertamento del nesso causale. L’art. 69, comma 1, non attribuisce rilievo a qualsiasi comportamento gravemente imprudente, ma alla condotta con la quale il consumatore abbia «determinato» la situazione di sovraindebitamento[8]. Occorre quindi accertare, da un lato, se l’obbligazione sia stata assunta con colpa grave e, dall’altro, quale incidenza essa abbia concretamente avuto sulla situazione di crisi o di insolvenza dedotta nella domanda. Il peso assunto dal debito da fideiussione nel passivo costituisce un indice significativo della sua rilevanza causale, ma non dimostra, di per sé, il grado della colpa con cui la garanzia fu prestata.

Il riferimento alla «determinazione» del sovraindebitamento impone inoltre di ricostruire la situazione della consumatrice al momento dell’assunzione della garanzia. Il sovraindebitamento coincide, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), CCII, con lo stato di crisi o di insolvenza dei soggetti indicati dalla norma. Se nel 2012 tale stato fosse già sussistente, la fideiussione si inserirebbe in una condizione preesistente, contribuendo eventualmente al suo aggravamento; se vi fosse, invece, soltanto una situazione di fragilità non ancora riconducibile alla crisi o all’insolvenza, la garanzia potrebbe avere concorso alla successiva formazione del sovraindebitamento.

La distinzione merita attenzione, anche perché il comma 1 dell’art. 69 si riferisce al consumatore che abbia «determinato» il sovraindebitamento, mentre il comma 2, con riguardo al creditore, menziona espressamente la determinazione o l’aggravamento dell’indebitamento. Il dato letterale non consente, tuttavia, da solo, di stabilire se e a quali condizioni una condotta gravemente colposa di aggravamento assuma rilievo ai sensi del comma 1. Impone, piuttosto, di verificare con particolare rigore il rapporto tra la condotta contestata e lo stato di sovraindebitamento che il consumatore intende regolare, anche quando una situazione di difficoltà fosse già presente.

La ricostruzione contenuta nel decreto, secondo cui il nucleo familiare si era già «avviato» verso una condizione di sovraindebitamento, non chiarisce definitivamente tale profilo. L’espressione sembra descrivere una progressiva difficoltà economica, ma non consente di stabilire se, al momento della fideiussione, fosse già presente uno stato di crisi o di insolvenza in senso tecnico. Sarebbe stata pertanto necessaria una ricostruzione temporale più precisa, capace di distinguere le difficoltà anteriori, l’incidenza dell’assunzione della garanzia e le circostanze sopravvenute che ne determinarono l’escussione.

La decisione coglie correttamente la necessità di non arrestare l’indagine alla circostanza che il debitore principale disponesse di un reddito da lavoro. Resta tuttavia da verificare, alla luce dei criteri indicati, se gli elementi richiamati nel decreto fossero sufficienti a dimostrare la manifesta sproporzione originaria del rischio e l’incidenza della fideiussione sulla situazione di sovraindebitamento.

 

6. La fideiussione gratuita tra assunzione del rischio e colpa grave

Occorre anzitutto escludere che la fideiussione gratuita prestata in favore di un terzo integri, per ciò solo, la colpa grave prevista dall’art. 69 CCII. La gratuità della garanzia e l’assenza di un interesse economico proprio del fideiussore non costituiscono autonome cause ostative, ma concorrono alla valutazione della condotta, imponendo di verificare con particolare attenzione la ragionevolezza dell’esposizione assunta rispetto alle condizioni economiche del garante.

La ragione personale o affettiva che induce a garantire il debito altrui può spiegare la scelta, ma non è sufficiente a dimostrarne la prudenza. Il rapporto di amicizia richiamato dall’OCC attiene alla motivazione soggettiva dell’atto; l’accertamento richiesto dall’art. 69 riguarda invece la sostenibilità del rischio nel momento in cui la garanzia fu prestata. Anche un’obbligazione assunta per ragioni solidaristiche deve pertanto essere valutata in rapporto alle risorse del garante, agli impegni già esistenti e alla probabilità dell’inadempimento del debitore principale[9].

Nel caso esaminato,il tribunale ha attribuito rilievo al fatto che la fideiussione fosse stata prestata gratuitamente in favore del figlio di un’amica e per un importo qualificato come «ingentissimo», mentre il nucleo familiare della garante attraversava già una fase di significativa difficoltà economica. Il coniuge aveva perso il lavoro, la ricorrente costituiva l’unica fonte di reddito e il ricorso al credito si era reso necessario per far fronte alle ordinarie esigenze familiari. Su tali elementi è stato fondato il giudizio secondo cui l’assunzione della garanzia avrebbe oltrepassato la soglia della semplice imprudenza.

Il passaggio più significativo della decisione consiste nell’avere escluso che la regolare occupazione del debitore principale fosse sufficiente, da sola, a escludere la colpa grave della garante. La condizione economica del debitore garantito incide sulla probabilità dell’escussione e non può essere trascurata, ma deve essere valutata congiuntamente alla capacità patrimoniale e reddituale del fideiussore di sopportarne le conseguenze. La stabilità lavorativa del debitore principale costituisce, dunque, un elemento della valutazione ex ante, da porre in relazione con l’importo e la durata del finanziamento, l’estensione della garanzia, le informazioni disponibili e le risorse del garante.

È su questo piano che la motivazione lascia aperti i maggiori dubbi. La descrizione delle difficoltà familiari consente di ravvisare una condizione di fragilità economica, ma non permette di misurare la concreta sproporzione tra la garanzia e le risorse disponibili. Dal decreto non emergono l’importo originario e i limiti della fideiussione, il reddito e il patrimonio della consumatrice, l’ammontare delle obbligazioni già esistenti, le condizioni del mutuo garantito e la complessiva situazione economica del debitore principale. La qualificazione dell’importo come ingentissimo non è quindi accompagnata, almeno nella motivazione, dai dati quantitativi necessari a verificare la manifesta insostenibilità del rischio al momento della prestazione della garanzia[10].

Il fatto che il debito derivante dalla fideiussione rappresenti, al momento della domanda, più della metà del passivo dimostra la rilevanza causale dell’operazione nella situazione finale di sovraindebitamento. Non consente però, di per sé, di affermare che la garanzia sia stata prestata con colpa grave. A tal fine occorreva dimostrare che già nel 2012 l’esposizione fosse manifestamente incompatibile con la situazione economica della garante e che tale incompatibilità fosse riconoscibile sulla base delle circostanze allora conosciute o conoscibili.

La decisione offre, sotto questo profilo, un’indicazione rilevante per l’attività dell’OCC. Quando l’indebitamento derivi da fideiussioni o da altre garanzie personali, la relazione non può limitarsi a richiamare la buona fede del garante, il rapporto fiduciario con il debitore principale o la regolarità lavorativa di quest’ultimo. Deve ricostruire la situazione esistente al momento della prestazione della garanzia, confrontando l’esposizione potenziale con il reddito, il patrimonio, gli impegni già assunti e le esigenze ordinarie del nucleo familiare, nonché esaminare le condizioni del debitore principale e gli elementi che rendevano più o meno prevedibile l’escussione.

La fideiussione gratuita prestata nell’interesse altrui può, dunque, integrare la colpa grave richiesta dall’art. 69 CCII quando una valutazione compiuta ex ante dimostri la manifesta sproporzione del rischio assunto e la sua incidenza causale sulla situazione di sovraindebitamento. La decisione concentra correttamente l’indagine sulla sostenibilità della garanzia per il fideiussore, senza attribuire valore decisivo alla situazione lavorativa del debitore principale; meno persuasiva risulta, tuttavia, la concreta dimostrazione della gravità della colpa, affidata a una ricostruzione economica non sufficientemente analitica.



[1] Sul vaglio preliminare previsto dall’art. 70, comma 1, CCII, v. Cass., sez. I, 12 luglio 2024, n. 24870, che, nell’affermare la reclamabilità dinanzi al tribunale in composizione collegiale del decreto di inammissibilità, sottolinea come esso sia espressione di un effettivo sindacato sui requisiti di accesso alla procedura. In dottrina, R. D’ALONZO, I profili processuali della ristrutturazione dei debiti del consumatore, in Dirittodellacrisi.it, 20 maggio 2024. Per una distinzione tra il primo vaglio, rivolto prevalentemente alla completezza della documentazione e alla struttura del piano, e il controllo di ammissibilità giuridica svolto in sede di omologazione, Trib. Firenze, 5 agosto 2024. 

[2] Nel senso che le condizioni soggettive ostative possono essere verificate d’ufficio dal giudice, v. Trib. Taranto, 25 febbraio 2025; per l’immediata rilevabilità della causa ostativa nella fase preliminare, pur con riferimento alla disciplina anteriore al correttivo, Trib. Avellino, 4 marzo 2021. 

[3] Sulla centralità della relazione dell’OCC nella ricostruzione delle cause dell’indebitamento e nella valutazione delle condizioni soggettive ostative, v. App. Firenze, 8 novembre 2023, secondo cui la colpa grave deve essere accertata nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi desumibili dalla relazione; nello stesso senso, Trib. Trento, 27 settembre 2025. 

[4] La relazione dell’OCC non vincola il giudice, ma costituisce il risultato di un’attività di verifica legalmente tipizzata, destinata a fornire la base conoscitiva del controllo giudiziale; sul ruolo dell’OCC nel procedimento, v. ancora R. D’ALONZO, I profili processuali della ristrutturazione dei debiti del consumatore, cit.

[5] Sul mutamento dei criteri di valutazione determinato dalla novella del 2020 e poi recepito dall’art. 69 CCII, v. Cass., sez. I, 27 luglio 2023, n. 22890, secondo cui i requisiti per l’ammissibilità e l’omologazione del piano non possono essere valutati secondo i parametri previgenti. In dottrina, G. LIMITONE, La suggestione (e la trappola) della meritevolezza soggettiva nel sovraindebitamento e la legge n. 176/2020: la colpa per il debito e la responsabilità del sovraindebitamento, in IlCaso.it, 22 maggio 2021; A. MANCINI-A. MUNARIN, Meritevolezza del consumatore: il declino della tesi del c.d. shock esogeno, in IlCaso.it, 27 febbraio 2024. 

[6] In giurisprudenza, Trib. Avellino, 4 marzo 2021, ha individuato la colpa grave in una cautela notevolmente inferiore alla media; App. Firenze, 8 novembre 2023, e App. Bologna, 9 febbraio 2024, hanno invece sottolineato che l’accesso può essere escluso soltanto in presenza di una condotta particolarmente censurabile, da valutare alla luce dell’intera vicenda personale e familiare. In senso più rigoroso, Trib. Salerno, 14 aprile 2022, e Trib. Salerno, 1° luglio 2024, valorizzano la manifesta sproporzione tra obbligazioni assunte e capacità patrimoniale e reddituale. 

[7] La necessità di evitare una valutazione condizionata dall’esito successivo dell’operazione deve essere coordinata con l’orientamento secondo cui il sovraindebitamento non va esaminato mediante una fotografia isolata della singola obbligazione, ma nel suo progressivo formarsi. In questo senso App. Firenze, 8 novembre 2023; Trib. Reggio Calabria, 25 gennaio 2024, richiamato da A. MANCINI-A. MUNARIN, Meritevolezza del consumatore, cit.; Trib. Trento, 27 settembre 2025. 

[8] Sulla necessità di distinguere la condotta del consumatore dalla responsabilità del finanziatore e i rispettivi effetti causali, v. Cass., sez. I, 24 luglio 2025, n. 21048, secondo cui l’art. 69 CCII non stabilisce una necessaria interferenza tra la negligenza del finanziatore nella concessione del credito e l’assenza di colpa grave del consumatore.

[9] In tema di garanzie personali, Trib. Rimini, 6 ottobre 2021, ha ravvisato la carenza del requisito soggettivo nel rilascio, da parte di una casalinga priva di redditi, di una fideiussione in favore dell’impresa del coniuge, valorizzando la mancanza di una ragionevole prospettiva di adempimento. In senso maggiormente aderente al nuovo art. 69 CCII, App. Firenze, 8 novembre 2023, in una fattispecie di fideiussioni prestate in favore della società del figlio, ha escluso che la sproporzione originaria sia di per sé decisiva, richiedendo un giudizio complessivo sulla particolare censurabilità della condotta.

[10] La manifesta sproporzione tra esposizione assunta e risorse disponibili conserva rilievo anche nella disciplina vigente, ma non come criterio autonomo e automaticamente ostativo: v. App. Firenze, 8 novembre 2023; Trib. Trento, 27 settembre 2025. In senso più rigoroso, Trib. Catania, 5 marzo 2021; Trib. Taranto, 2 novembre 2023; Trib. Salerno, 1° luglio 2024. 


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