Codice Amministrazione di Sostegno


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XII
Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia (1)
CAPO I
Dell'amministrazione di sostegno (2)


Art. 412
Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice

I. Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

II. Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

III. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

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(1) Titolo modificato dall'art. 2 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
(2) Capo aggiunto dall'art. 3 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6. Gli originari articoli 404-413 erano stati abrogati dalla L. 4 maggio 1983, n. 184.