Codice Amministrazione Straordinaria
TITOLO II
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA
CAPO I
PROCEDIMENTO
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA
CAPO I
PROCEDIMENTO
Art. 6
Ricorso dei creditori
1. Il creditore, nel ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza, deve eleggere domicilio nella circoscrizione del tribunale adito.
2. Se l'elezione di domicilio manca, ovvero è insufficiente o inidonea, le notificazioni e le comunicazioni che debbono effettuarsi al creditore ricorrente nel corso del procedimento sono eseguite presso la cancelleria del tribunale.