Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO II
Dell'adempimento delle obbligazioni
SEZIONE I
Dell'adempimento in generale

Art. 1177
Obbligazione di custodire

I. L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.