Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO II
Dell'adempimento delle obbligazioni
SEZIONE III
Della mora del creditore

Art. 1215

Spese
TESTO A FRONTE

I. Quando l'offerta reale e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore.