Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO IV
Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento
SEZIONE III
Della compensazione

Art. 1247

Compensazione opposta da terzi garanti
TESTO A FRONTE

I. Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.

II. Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.