Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VI
Del matrimonio
CAPO V
Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi

Art. 155-sexies

[Poteri del giudice e ascolto del minore] (1)
TESTO A FRONTE

[I. Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

II. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli. ]

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(1) Articolo abrogato dall'art. 106, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014.


GIURISPRUDENZA


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