Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VI
Della locazione
SEZIONE II
Della locazione di fondi urbani

Art. 1614

Morte dell'inquilino
TESTO A FRONTE

I. Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.

II. Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.