Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VI
Della locazione
SEZIONE III
Dell'affitto
PARAGRAFO 3
Dell'affitto a coltivatore diretto

Art. 1648

Casi fortuiti ordinari (1)

TESTO A FRONTE

I. Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario, può disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la metà dei frutti del fondo.

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(1) Tale articolo si ritiene abrogato ai sensi dell'art. 11, L. n. 567/1962.