Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO II
Dell'impresa agricola
SEZIONE II
Della mezzadria

Art. 2145
Diritti ed obblighi del concedente

I. Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica.

II. [La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria]. (1)

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(1) Comma implicitamente abrogato dall'art. 6, L. 756/1964.