Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO V
Delle società
CAPO II
Della società semplice
SEZIONE IV
Dello scioglimento della società

Art. 2278
Poteri dei liquidatori

I. I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.

II. Essi rappresentano la società anche in giudizio.