Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO IX
Della potestà dei genitori
Delle persone e della famiglia
TITOLO IX
Della potestà dei genitori
Art. 334
Rimozione dall'amministrazione
TESTO A FRONTE
I. Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa, e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.
II. L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.