Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO IX
Della potestà dei genitori

Art. 334

Rimozione dall'amministrazione
TESTO A FRONTE

I. Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall'amministrazione stessa, e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale.

II. L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.