Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo V
Ripartizione dell'attivo

Art. 223

Conti speciali
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonchè dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.

2. La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.

3. Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.



Relazione illustrativa
La disposizione è ripetitiva dell’art. 111-ter l.fall. sulla formazione della massa liquida immobiliare e mobiliare e sulla formazione, da parte del curatore, dei relativi conti autonomi. Il testo integrale della Relazione illustrativa

GIURISPRUDENZA


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