Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo VIII
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società

Art. 254

Doveri degli amministratori e dei liquidatori
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Gli amministratori e i liquidatori della società in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.



Relazione illustrativa
La norma riproduce il testo del primo comma dell’art. 146 l.fall. nella parte in cui sono previsti, a carico degli amministratori e dei liquidatori delle società in liquidazione giudiziale, gli obblighi di fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori. Gli stessi soggetti rappresentanti dell’ente in liquidazione sono sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore. Il testo integrale della Relazione illustrativa