Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione III
Concordato minore

Art. 79

Maggioranza per l'approvazione del concordato minore
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il concordato minore e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore e' titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore e' approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore e' approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto e' raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito (1).

2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la societa' che controlla la societa' debitrice, le societa' da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonche' i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi (2).

3. In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e' stata loro trasmessa.

4. Salvo patto contrario, il concordato minore della societa' produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili (3).

5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.



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(1) Comma così modificato dall'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.
(2) Comma così sostituito dall'articolo 12, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.
(3) Comma così sostituito dall'articolo 12, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.

GIURISPRUDENZA


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