Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO V - Della liquidazione coatta amministrativa

Art. 206

Poteri del commissario
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

II. Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a lire 2 milioni e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.


GIURISPRUDENZA


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