TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE III
Della decisione della causa

Art. 117

Svolgimento della discussione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. I difensori debbono leggere davanti al collegio le loro conclusioni e possono svolgere sobriamente le ragioni che le sorreggono.

II. Essi debbono chiedere al presidente la facoltà di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al tribunale. Il pubblico ministero ha la parola per ultimo.

III. Il presidente può consentire una sola replica. Non sono ammesse note d'udienza dopo la discussione; ma il presidente può consentirle quando il pubblico ministero prende proprie conclusioni, produce documenti e deduce prove a norma dell'articolo 3 ultimo comma e la causa non è rimessa al giudice istruttore.


GIURISPRUDENZA

Concordato preventivo – Vendite poste in essere dal liquidatore giudiziale – Applicazione delle disposizioni di cui all’art. 587 c.p.c.

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La disposizione che prevede la condanna dell’aggiudicatario decaduto al pagamento della differenza fra il prezzo originariamente offerto e quello di nuova aggiudicazione si estende anche alle vendite coattive compiute nelle procedure concorsuali, essendo con esse pienamente compatibile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Tribunale Avellino, 24 Ottobre 2024.