Codice di Procedura Civile
		LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO I
Delle impugnazioni in generale
		
	
	Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO I
Delle impugnazioni in generale
Art. 331
Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili
I. Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione.
II. L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato.



