TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO III
Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere
Art. 36
Fascicoli di cancelleria
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il cancelliere deve formare un fascicolo per ogni affare del proprio ufficio, anche quando la formazione di esso non è prevista espressamente dalla legge.
II. Ogni fascicolo riceve la numerazione del ruolo generale sotto la quale è iscritto l'affare.
III. Ogni fascicolo contiene l'indicazione dell'ufficio, della sezione alla quale appartiene il giudice incaricato dell'affare e del giudice stesso, delle parti, dei rispettivi difensori muniti di procura e dell'oggetto e l'indice degli atti inseriti nel fascicolo con l'indicazione della natura e della data di ciascuno di essi. Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico.
IV. La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla disciplina processuale vigente.
V. Il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice. (1)
(1) Comma aggiunto dall'art. 25, comma 2, lett. a), del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in corso di conversione in legge.