Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro
CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 1
Del procedimento di primo grado


Art. 426

Passaggio dal rito ordinario al rito speciale
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti [...] (1).

II. Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.

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(1) L’art. 3, comma 5, lettera g) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al primo comma le parole «in cancelleria».


GIURISPRUDENZA


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