Codice di Procedura Civile


LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO V
Delle opposizioni
CAPO I
Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all'esecuzione
SEZIONE II
Delle opposizioni agli atti esecutivi


Art. 618

Provvedimenti del giudice dell'esecuzione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

II. All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter. (1) La causa è decisa con sentenza non impugnabile.

III. Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.

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(1) L’art. 3, comma 7, lettera t) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha inserito al secondo comma, dopo il secondo periodo, il seguente: «Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter.»


GIURISPRUDENZA


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