TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE II
Dell'istruzione della causa

Art. 97

Divieto di private informazioni
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sé, né può ricevere memorie se non per mezzo della cancelleria.