Testo Unico Bancario


TITOLO V
SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO (1)


Art. 107

Autorizzazione (2)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. La Banca d’Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;

b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia anche in relazione al tipo di operatività;

d) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;

e) sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate (3);

e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 110 (4);

f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

g) l’oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 106.

2. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

3. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonché di decadenza, quando l’intermediario autorizzato non abbia iniziato l’esercizio dell’attività, e detta disposizioni attuative del presente articolo.



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(1) Titolo così sostituito dall’art. 7 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; cfr. l’Appendice alla presente pubblicazione.
(2) Articolo così sostituito dall’art. 7 decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. a) e b), decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169.
(3) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 34, lett. a), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(4) Lettera inserita dall’art. 1, comma 34, lett. b), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.

GIURISPRUDENZA


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