Testo Unico Bancario


TITOLO V-ter
ISTITUTI DI PAGAMENTO (1)

Art. 114-novies

Autorizzazione (2)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. La Banca d’Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa (3);

b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica ove è svolta almeno una parte dell’attività avente a oggetto servizi di pagamento (4);

c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia (5);

d) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;

e) sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate (6);

e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 114- undecies (7);

f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca d’Italia autorizza gli istituti di pagamento alla prestazione del servizio di disposizione di ordini di pagamento a condizione che abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi (8).

2. La Banca d’Italia nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

3. La Banca d’Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i criteri di valutazione delle condizioni del comma 1, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l’istituto autorizzato non abbia iniziato l’esercizio dell’attività (9).

4. La Banca d’Italia, autorizza alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitano altre attività imprenditoriali quando:

a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;

b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dall’articolo 114-terdecies;

c) siano individuati uno o più soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l’articolo 26, limitatamente ai requisiti di onorabilità e professionalità (10).

5. Se lo svolgimento delle altre attività imprenditoriali rischia di danneggiare la solidità finanziaria dell’istituto di pagamento o l’esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d’Italia può imporre la costituzione di una società che svolga esclusivamente l’attività di prestazione dei servizi di pagamento (11).

5-bis.La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo (12).



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(1) Il Titolo V-ter è stato inserito dall’art. 33 decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
(2) Articolo inserito dall’art. 33 decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
(3) Lettera così sostituita dall’art. 4, comma 1, decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 230.
(4) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 7, lett. a), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
(5) Lettera così sostituita dall’art. 4, comma 1, decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 230.
(6) Lettera sostituita prima dall’art. 4, comma 1, decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 230 e, successivamente, dall’art. 1, comma 42, lett. a), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(7) Lettera inserita dall’art. 1, comma 42, lett. b), decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(8) Comma inserito dall’art. 1, comma 7, lett. b), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
(9) Comma così modificato dall’art. 1, comma 7, lett. c), decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
(10) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 2, decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 230.
(11) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 3, decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 230.
(12) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 4, decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 230.