Testo Unico Bancario


TITOLO VI
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI (1)

Capo II-bis
Servizi di pagamento (2)

Art. 126-bis

Disposizioni di carattere generale (3)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.

2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche l’emissione di moneta elettronica. Allo Stato italiano, agli altri Stati comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, che, agendo in veste di pubblica autorità, emettono moneta elettronica, si applica soltanto l’articolo 126-novies (4).

3. In deroga all’articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente capo non si applicano, interamente o parzialmente, se l’utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, né una micro-impresa. Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2015/751 (5).

4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento l’onere della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo.

5. La Banca d’Italia adotta i provvedimenti previsti dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di pagamento regolati in conto corrente o commercializzati unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste ai sensi del capo I.

6. Nell’esercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la Banca d’Italia tiene conto anche della finalità di garantire un adeguato livello di affidabilità ed efficienza dei servizi di pagamento.



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(1) Rubrica così sostituita dall’art. 4, comma 1, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Il Capo II-bis è stato inserito dall’art. 34, comma 1, lettera b), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
(3) Articolo inserito dall’art. 34, comma 1, lettera b), decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
(4) Periodo inserito dall’art. 1, comma 3, capoverso art. 114-quinquies.4, comma 4, decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45.
(5) Comma così modificato dall’art. 1, comma 14, decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.