Testo Unico Bancario


TITOLO III
VIGILANZA

Capo I
Vigilanza sulle banche

Art. 53-bis

Poteri di intervento (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. La Banca d’Italia può:

a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l’ordine del giorno, e proporre l’assunzione di determinate decisioni;

c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

d) adottare per le materie indicate nell’articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell’intero sistema bancario riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali (2);

e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

2. La Banca d’Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.



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(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 20, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(2) Le parole «possono inoltre essere fissati» sono state sostituite alle precedenti «la Banca d’Italia può inoltre fissare» dall’art. 1, comma 14, decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.