Testo Unico Bancario


TITOLO III
VIGILANZA

Capo II
Vigilanza su base consolidata

Sezione II
Ambito ed esercizio della vigilanza

Art. 68

Vigilanza ispettiva
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell’articolo 65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate da questi ultimi funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali o da quelle alle quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti hanno il fine esclusivo di verificare l’esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento (1).

2. La Banca d’Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

3. La Banca d’Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati comunitari o terzi (2), può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d’Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto (3). L’autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte (4).

3-bis. La Banca d’Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai sensi dell’articolo 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità (5).



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(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 29, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(2) La parola «terzi» è stata sostituita alla precedente «extracomunitari» dall’art. 1, comma 9, decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Comma così sostituito dall’art. 14, comma 1, decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342.
(4) Periodo inserito dall’art. 12, comma 4, decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.
(5) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. i), decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15.