Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34184 - pubb. 28/01/2026
Finanziamento con cessione del quinto: calcolo del TEG, oneri assicurativi e d'intermediazione, istruzioni della Banca d'Italia e usura
Appello Brescia, 15 Gennaio 2026. Pres. Magnoli. Est. Laneri.
Usura – Costi assicurativi – Inclusione nel TEG
Istruzioni di Banca d’Italia – Irrilevanza ai fini dell’usura
Usura originaria – Prestiti con cessione del quinto anteriori al 2010
Usura – Conseguenze – Restituzione di interessi e oneri
Onere di allegazione – Piano di ammortamento
Ai fini della valutazione dell’usurarietà di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, devono essere inclusi nel TEG anche i costi della polizza assicurativa quando risultino collegati alla concessione del credito, essendo sufficiente la contestualità tra assicurazione ed erogazione del finanziamento.
Le Istruzioni della Banca d’Italia e i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, quali fonti secondarie, non sono vincolanti per il giudice ove contrastino con l’art. 644 c.p. e non possono giustificare l’esclusione di voci di costo collegate all’erogazione del credito dal calcolo del TEG.
Anche per i prestiti con cessione del quinto dello stipendio stipulati anteriormente al 1° gennaio 2010, i costi assicurativi obbligatori devono essere considerati tra gli oneri rilevanti ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
Accertato il superamento del tasso soglia, devono essere restituiti non solo gli interessi, ma anche tutte le commissioni e le spese che hanno contribuito alla determinazione dell’usura, con esclusione delle sole imposte e tasse.
Ai fini della determinatezza e ammissibilità della domanda di ripetizione per usura non è necessaria la produzione del piano di ammortamento, ove i requisiti essenziali del rapporto risultino dalla documentazione contrattuale e dalle allegazioni di parte. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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