Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34017 - pubb. 12/12/2025
Il Tribunale di Brindisi sull’usucapione c.d. pubblica
Tribunale Brindisi, 17 Ottobre 2025. Est. Raimo.
Occupazione del suolo privato da parte della p.a. – Azione di rilascio del privato – Domanda riconvenzionale (subordinata) di usucapione c.d. pubblica – Ammissibilità
Domanda riconvenzionale di usucapione c.d. pubblica – Legittimità – Dubbi – Configurabilità – Requisiti codice civile – Osservanza – Necessità
Domanda riconvenzionale di usucapione c.d. pubblica – Requisiti – Possesso ventennale dies a quo – Decorrenza
Domanda riconvenzionale di usucapione c.d. pubblica – Requisiti – Possesso – Non violenza – Lettera di contestazione – Esclusione
Il Comune convenuto in giudizio per il rilascio del fondo privato occupato in modo illegittimo può proporre domanda riconvenzionale di usucapione c.d. pubblica anche in via subordinata.
La domanda di acquisto della proprietà per usucapione c.d. pubblica desta non pochi dubbi di legittimità rispetto agli strumenti legali delineati dal legislatore per legalizzare - in modo convenzionalmente conforme - la situazione di fatto illegittimamente creata dall’amministrazione e anche ammettendone la configurabilità, deve ritenersi ancorata ai requisiti specifici richiesti dal codice civile agli artt. 1158 e ss c.c.
Il possesso ventennale, rilevante ai fini dell’usucapione pubblica, inizia a decorrere dal momento dell’entrata in vigore dell’art. 42bis del T.U. espr., ossia al 6 luglio 2011.
Il possesso pacifico e non viziato da violenza, a norma dell’art. 1163 c.c., va escluso quando il privato ha espresso una volontà contraria, contestando, con più lettere inviate all’amministrazione, l’occupazione abusiva del fondo e l’illegittimo utilizzo dello stesso con eventuale mutamento della destinazione d’uso. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Antonio Ivan Natali
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