Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33953 - pubb. 29/11/2025

Misure protettive e misure cautelari: il piano di risanamento deve presentare elementi di coerenza economico-finanziaria e concretezza esecutiva

Tribunale Monza, 27 Settembre 2025. Est. Giovanetti.


Composizione negoziata – Misure protettive e cautelari – Differenze strutturali e funzionali


Composizione negoziata di gruppo – Piano di risanamento – Coerenza e compiutezza


Misure cautelari – Mancanza di finanza esterna – Piano incompiuto – Rigetto



Le misure protettive e le misure cautelari, pur accomunate dalla funzione di tutela strumentale del risanamento, si distinguono per presupposti e ambito soggettivo: le prime operano erga omnes e richiedono un piano non implausibile; le seconde, dirette contro singoli creditori, presuppongono un piano coerente, compiuto e sorretto da concreti elementi di fattibilità.


Nell’ambito di una composizione negoziata di gruppo, il piano di risanamento deve presentare elementi di coerenza economico-finanziaria e concretezza esecutiva, non essendo sufficiente la mera indicazione di alternative generiche come l’apporto eventuale di finanza esterna o la dismissione di beni privi di stima e di tempi certi.


È legittimo il rigetto dell’istanza di misure cautelari qualora il piano di risanamento risulti ancora privo di impegni vincolanti di finanza esterna o di stime attendibili dei beni da dismettere, poiché in tali casi non può ritenersi soddisfatto il requisito della compiutezza del piano richiesto per l’adozione di provvedimenti inibitori specifici.


[Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che il piano di gruppo – pur non apparendo manifestamente irragionevole – non fosse sufficientemente definito, mancando sia un impegno vincolante alla finanza esterna, sia una perizia di stima dell’immobile e indicazioni sui tempi della sua alienazione. Di conseguenza, pur riconoscendo la plausibilità del risanamento prospettato, il Tribunale ha limitato la tutela alla sola conferma delle misure protettive generali per 120 giorni, rigettando la richiesta di misure cautelari mirate all’inibitoria dell’escussione delle garanzie personali dei soci. È stato inoltre osservato che l’effetto inibitorio delle garanzie risultava già sostanzialmente assicurato dalle misure protettive erga omnes.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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