Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 196 - pubb. 01/07/2007
Cirio bond privi di rating e nullità
Tribunale Parma, 06 Luglio 2005. ..
Negoziazione di obbligazioni Cirio prive di rating – Violazione dei doveri di informazione – Nullità del contratto – Sussistenza
La violazione da parte dell’intermediario dei doveri imposti dalle norme del TUF e del reg. Consob n. 11522/98, con particolare riferimento ai doveri di informativa sulle caratteristiche del titolo oggetto di negoziazione (nella specie obbligazioni Cirio Finance Lux prive di rating) di cui agli artt. 21 del TUF e 28 del reg. Consob, comporta la nullità del contratto per violazione di norme di carattere imperativo siccome incidenti "in un settore contrassegnato da una elevata prevalenza dell'interesse pubblico e dalla natura pubblica e generale degli interessi dalle stesse garantiti che concernono la tutela dei risparmiatori e quella del risparmio pubblico in sé considerato come elemento di valore della economia nazionale".
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 6.12.04 I signori V. C., L. e M., nonché Ia signora B. G. convenivano davanti a questo Tribunale ex art, 2 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 l'Unicredit Banca s.p.a. per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni;
Piaccia al Tribunale:
IN VIA PRINCIPALE, dichiarare la nullità per violazione degli artt. 21 d. lgs. n. 58/98, 26, 27, 28 e 29 del Regolamento CONSOB n. 11522 del 1988 dell'incarico ad acquistare obbligazioni Cirio per complessivi € 32.112,40= conferito dal signor V. A., de cuius dei signori V. C., B. G., V. L. e V. M. alla Rolo Banca 1473 s.p.a., oggi Unicredit Banca s.p.a., e da quest'ultimi eseguito il 13 dicembre 2001;
IN SUBORDINE, pronunciare l'annullamento dello stesso ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c., stante il conflitto d'interesse meglio specificato in premesse;
IN OGNI CASO, dichiarare tenuta e condannare l'Unicredit Banca s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione In favore dei signori V. Carla, B. G., V. L. e V. M. di quanto versato per l'acquisto delle obbligazioni Cirio per cui è causa, cioè € 32.112,40= oltre agli interessi legali maturati dal di del dovuto al saldo;
IN ULTERIORE SUBORDINE, dichiarare tenuta e condannare l'Unicredit Banca s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempera al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal signor V. A., padre e marito dei signori V. C., B. G., V. L. e V. M. a causa dei fatti meglio specificati in premesse. Danni tutti ammontanti a € 332.112,40= salvo quella maggiore o minore somma che risultasse in corso di causa, oltre agli interessi legali maturati dal di dei dovuto alsaldo, Sempre col favore delle spese, dei diritti e dagli onorari del giudizio, altre maggiorazione 10% ex art. 15 Tar. Prof., IVA e CPA come per legge.
Deducevano, in particolare, gli attori di essere eredi del signor V. A., il quale aveva acquistato data 13.12.01 per complessivi € 32.112,40 mediante la Filiale di S. della Rolo Banca 1473 s.p.a., oggi Unicredit Banca s.p.a., obbligazioni Cirio emesse il Lussemburgo, ossia titoli di una società caduta in default lo stato d'insolvenza della quale, con conseguente sua ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria, era stato dichiarato dal Tribunale di Roma nell'agosto 2003.
Radicatosi il contraddittorio con le costituzione della s.p.a. convenuta mediante notifica della comparsa di risposta, questa concludeva per il rigetto della domanda attrice.
Dopo la notifica e il deposito da parte degli attori dell'istanza di fissazione di udienza, cui faceva seguito quello dell'istituto convenuto secondo la previsione dell'art. 10 d.lgs. cit., il Giudice designato fissava l'udienza collegiale per il giorno 13.6.05, con termine per memorie conclusionali fino a cinque giorni prima.
Alla citata udienza il Tribunale confermava il decreto del giudice relatore e, esaurita la discussione, tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
Si assume dagli attori la nullità del contratto inter partes sotto diversi profili ad in particolare per il contrasto con l'art. 21 del d. lgs. n. 58 del 24.2.1998 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) per non essere "stati informati di diverse circostanze sintomatiche della rischiosità delle obbligazioni da loro acquistate più in particolare: a) che si trattava di titoli emessi senza rating; 2) che mancava il prospetto informativo; 3) che i medesimi non potevano essere collocati sul mercato, in quanto destinati ad investitori istituzionali; d) che gli stessi erano stati emessi da società estere; e) che si era al cospetto di operazioni in conflitto di interessi".
La "nullità dell'acquisto in parola discende anche dalla violazione di diversi articoli del Regolamento Consob n. 11522 del 1998. In primis l'art. 26, comma 1 lett. a)...di poi il successivo art 27 che, al pari dell'art 21 lett. c) d. lgs. citato, vieta agli intermediari autorizzati di svolgere operazioni in conflitto di interessi a meno che l'investitore, dopo essere stato debitamente informato circa la natura e l'estensione dello stesso, abbia "acconsentito espressamente per iscritto alla effettuazione della operazione". Ciò infatti non si è verificato benché la banca... agisse in evidente conflitto... Parimenti inosservato appare il successivo art 28 non avendo nel caso in esame l'intermediario mai dato, come invece avrebbe dovuto, adeguate informazioni sulla natura e i rischi della operazione. Inosservato è rimasto pure il terzo comma del medesimo articolo, che impone alle banche di informare prontamente e per iscritto l’investitore appena le operazioni in strumenti finanziari (derivati e warrant) ma anche azioni ed obbligazioni da lui disposte abbiano subito una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore ai 30%. Invero, di quanto stava accadendo non fu detto alcunché agli attori.
Lo stesso dicasi per il successivo art 29, il quale obbliga gli intermediari a non effettuare per conto degli investitori "operazioni non adeguate" per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni non essendo In realtà stata assunta alcuna informazione circa la propensione al rischio, la capacità finanziaria e gli obiettivi di investimento dei sig. V.....".
In ogni caso, secondo la difesa di parte attrice, "nel caso in cui li contratto in parola non fosse nullo, lo stesso dovrebbe ritenersi annullabile per conflitto di interessi ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c. Invero la Rolo Banca 1473 S.p.A. oggi Unicredit Banca S.p.A. ha agito in nome e per conto del sig. V. nell'acquisto delle obbligazioni in questione, nella custodia ed amministrazione delle medesime, sebbene lo stesso fosse creditore delle società Cirio ed avesse indotto le medesime alla emissione delle obbligazioni per cui è causa. Tant’è che... una sua controllata l'UBM partecipò al collocamento... Ma... vi è una altra ragione per ritenere la ricorrenza del conflitto di interesse, causa sia di nullità che annullamento. L'operazione è stata infatti eseguita, come ben risulta dalla conferma d'ordine, in "contropartita diretta". Trattasi in altre parole di titoli già in possesso della S.p.A. convenuta , la quale di conseguenza ha svolto, al contempo, le funzioni di intermediario e di venditore...".
Infine secondo parte attrice, "ove non fosse ravvisabile né la nullità né l'annullabilità del contratto... dovrebbe allora riconoscersi la responsabilità risarcitoria dell'istituto convenuto per avere il medesimo, omettendo di fornire ai clienti le informazioni a suo carico, comunque violato l'art 21 d.lgs. citato ed infine spinto questi ultimi all'acquisto nonostante l'evidente conflitto di interesse. Responsabilità risarcitoria, quella in cui è caduta la Rolo Banca 1473 S.p.A. oggi Unicredit Banca spa disciplinata dall'art 23 d.lgs. citato...".
Da ultimo rileva la difesa dei ricorrenti che sebbene l'operazione in esame sia stata eseguita fuori dai mercati regolamentati non risulta nel caso in alcun modo rispettata la relativa disciplina (v. in particolare Regolamento n. 11522 del 199S), "con la conseguenza che, ove non fossero accolte le altre domande, Unicredit Banca S.p.A. dovrebbe essere condannata al risarcimento di tutti i danni a causa delle violazioni delle menzionate disposizioni" (così gli scritti difensivi di parte attrice).
Rileva il Tribunale che gli assunti di parte attrice sono fondati (nei limiti di cui oltre) e meritano quindi adesione, evidenziandosi in proposito, e con carattere assorbente su tutte le ulteriori questioni dedotte, che non risulta che nel caso al V. A. (dante causa degli attori), gravando il relativo onere probatorio a carico dell'istituto convenuto- che pur ha provveduto a sottoscrivere la documentazione relativa all'acquisto in esame ed in particolare la lettera contratto deposito titoli a custodia ed amministrazione (in data 27.12.1984), l'ordine di acquisto dei titoli in questione (in data 13.12.2001) e il documento sui rischi generali degli strumenti finanziari (peraltro sottoscritto in data 19.1.1999 e quindi molti anni prima delle operazione in questione; v. relativa documentazione in atti)-. sia stato sottoposto alcun documento relativo alla caratteristiche del titolo in questione o che lo stesso sia stato comunque specificatamente informato delle stesse (la parte a ciò riservata nell'ordine di acquisto nonrisulta affatto compilata). Ciò che avrebbedovuto nel caso necessariamente avvenire trattandosi di titolo emesso all'estero (in Lussemburgo da "Cirio Finance Lux"), privo di "rating" e, quale corporate bond, sottoposto a rilevanti variazioni di prezzo in caso di forti oscillazioni dei mercati finanziari. Neppure risulta nel caso alcunché in relazione alla avvenuta acquisizione delle informazioni dal cliente, per mancanza di ogni documentazione in proposito (né è provato che l'adempimento di tale obbligo sia avvenuto in altro modo); e non è neppure provato che al cliente investitore sia stata fornita la più ampia e completa informativa richiesta dalla novella introdotta dal Regolamento Consob 11522/98 il quale all'art 28 prevede la raccolta di informazioni circa la esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la propria esperienza finanziaria, propri obiettivi di investimento, la propensione ai rischio.
Alla luce delle evidenziate circostanze deve quindi ritenersi che da parte della banca convenuta vi sia stata, nel compimento della operazione in esame, una grave e palese violazione dell'obbligo di corretta informativa, nei termini previsti dalle normativa in vigore (in particolare art 21 TUF e art 28 Reg), come invocata dalla difesa di parte attrice, essendosi, come detto, la banca del tutto sottratta all'obbligo di acquisizione delle informazioni dal cliente e al dovere di informare lo stesso in ordine alla tipologia e affidabilità dei titolo, ponendo in essere quindi un comportamento non diligente e non rispondente al "need of protection" degli investitori non professionali.
Ciò determina, per come già ritenuto da questo Tribunale (sentenza n. 412/05 cui si rimanda per tutte le problematiche sul punto), la nullità del contratto, trattandosi di contratto concluso in violazione dei complesso delle norme costituito dal TUF e dai relativi regolamenti (con riferimento allo specifico onere di informativa a carico dell'istituto di credito), norme sicuramente di carattere imperativo siccome incidenti "in un settore contrassegnato da una elevata prevalenza dell'interesse pubblico e dalla natura pubblica e generale degli interessi dalle stesse garantiti che concernono la tutela dei risparmiatori e quella del risparmio pubblico in sé considerato come elemento di valore della economia nazionale" (v. la citata sentenza 412/05).
La domanda proposta in via principale dagli attori va quindi accolta con conseguente dichiarazione di nullità della operazione e condanna della convenuta alla restituzione della somma impiegata per la stessa (Euro 32.112,40) oltre interessi ai saggio legale dal momento dell'esborso, coincidente con la data dell'addebito in conto, al saldo,.
Le spese seguono la soccombenza e al liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, accoglie la domanda proposta in via principale e per l'effetto dichiara la nullità della operazione di investimento per cui è causa e condanna la convenuta alla restituzione della somma dì Euro 32112,40 oltre interessi al saggio legale dal momento dell'esborso, coincidente con la data dell'addebito in conto, ai soddisfo nonché alla rifusione, in favore degli attori, delle spese dei giudizio, liquidate nella complessiva somma onnicomprensiva di Euro 1500,00 di cui Euro 1000,00 per onorario.
Parma 6.7.2005