Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32969 - pubb. 15/04/2025
Concordato preventivo: errori contabili apparentemente marginali o lacune informative su crediti e flussi di cassa sono sintomatici dell’assenza di adeguati controlli
Cassazione civile, sez. I, 25 Marzo 2025, n. 7878. Pres. Ferro. Est. D'Aquino.
Concordato con continuità – Attestazione – Veridicità dei dati aziendali – Incompletezza e revoca dell’ammissione
L’attestazione di veridicità dei dati aziendali costituisce elemento essenziale per l’ammissibilità del concordato preventivo; l’incompletezza o l’inadeguatezza dell’attività di attestazione, anche in relazione a errori contabili apparentemente marginali o a lacune informative su crediti e flussi di cassa, è sintomatica dell’assenza di adeguati controlli e giustifica la revoca dell’ammissione ex art. 173 l. fall., rendendo irrilevante ogni successiva integrazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Attestazione del professionista
- ∙ Sindacato del tribunale sulle scritture contabili e sulla veridicità dei dati aziendali
- ∙ Inadempimento
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