Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33450 - pubb. 25/07/2025

Ripartizione degli oneri probatori sul locatore e sul conduttore per la ritardata restituzione dell'immobile locato

Cassazione civile, sez. III, 05 Dicembre 2024, n. 31233. Pres. Frasca. Est. Spaziani.


LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - Locazione non abitativa - Domanda di condanna specifica al pagamento dell’indennità ex art. 1591 c.c. - Ripartizione degli oneri probatori sul locatore e sul conduttore - Criteri



In tema di responsabilità del conduttore per ritardata restituzione dell'immobile locato, il locatore-creditore che domanda il pagamento dell'indennità ex art. 1591 c.c. ha l'onere di dimostrare la fonte (contrattuale) del suo diritto di credito, mentre spetta al debitore-conduttore provare il (pur tardivo) adempimento compiuto con l'avvenuta riconsegna del bene. (massima ufficiale)




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