Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33800 - pubb. 31/10/2025
Espropriazione forzata di immobile ipotecato acquisito al patrimonio del Comune ex art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente)
Cassazione Sez. Un. Civili, 25 Aprile 2025, n. 10933. Pres. D'Ascola. Est. Criscuolo.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IPOTECA - Immobile ipotecato - Acquisizione al patrimonio del Comune ex art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente) - Espropriazione forzata - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenze per l’aggiudicatario - Presupposti
A seguito dell'espropriazione forzata di immobile ipotecato che sia stato acquisito al patrimonio disponibile del Comune ex art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente) - da condursi nelle forme di cui agli artt. 602 ss. c.p.c. - l'aggiudicatario, qualora ricorrano le condizioni per la sanatoria ex art. 13 della l. n. 47 del 1985, ratione temporis vigente (ovvero per il condono ex art. 40, comma 6, della l. n. 47 del 1985 o ex art. 39 della l. n. 724 del 1994 o, ancora, ex art. 32 del d. l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003), è tenuto a presentare domanda di concessione in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto di trasferimento, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente), mentre, ove tali condizioni non ricorrano - e fermo restando che il carattere abusivo e non sanabile dell'immobile deve risultare dall'avviso di vendita -, riceverà il bene con l'obbligazione propter rem di provvedere alla relativa demolizione, con tutte le conseguenze che ne derivano in caso di inottemperanza. (massima ufficiale)
Testo Integrale



