Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33818 - pubb. 05/11/2025

Liquidazione dell'attivo fallimentare: nullità del contratto condizionato all'aggiudicazione

Cassazione civile, sez. I, 10 Ottobre 2023, n. 28365. Pres. Cristiano. Est. Pazzi.


FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - Procedura di liquidazione dell'attivo fallimentare - Requisiti - Gara in situazione di reale uguaglianza e parità - Contratto concluso fra l'occupante del bene in vendita ed un terzo condizionato all'aggiudicazione di quest'ultimo - Nullità - Fattispecie



In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, la necessaria competizione nell'ambito di una procedura pubblica di dismissione del bene, che muova dal suo prezzo di stima e favorisca la massima informazione e partecipazione di tutti i soggetti interessati al fine di assicurare il conseguimento del maggior risultato possibile e con esso la miglior soddisfazione dei creditori, rappresenta il coacervo di regole ineludibili che presiedono l'attività di liquidazione ex art. 107, comma 1, l.fall., con la conseguenza che è nullo, per illiceità della causa, il contratto concluso prima della gara, fra l'occupante del bene in vendita ed un terzo, condizionato all'aggiudicazione da parte di quest'ultimo, con cui il primo si impegni a rilasciare immediatamente il bene, avendo quale causa concreta quella di attribuire una posizione di vantaggio a uno dei soggetti interessati alla gara a discapito degli altri, così vanificando le norme imperative che presiedono le vendite concorsuali. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento di sospensione della procedura di vendita adottato dal giudice delegato che aveva appreso dell'esistenza di detto accordo, il quale finiva di fatto, a fronte della titolarità in capo all'occupante di un contratto di affitto agrario con scadenza nel 2039, ad impedire una reale competizione, posto che l'aderente all'accordo poteva fare affidamento sulla immediata liberazione dell'immobile, mentre qualunque altro interessato confidava sull'esistenza di un perdurante contratto di affitto agrario che avrebbe limitato per molti anni ogni godimento diretto del bene, limitandone l'appetibilità). (massima ufficiale)


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