Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33950 - pubb. 29/11/2025

Mutuo solutorio: è valido il contratto quando le somme sono destinate alla estinzione di debiti pregressi?

Cassazione civile, sez. I, 26 Ottobre 2025, n. 28352. Pres. Abete. Est. Fidanzia.


Mutuo – Traditio – Accreditamento su conto corrente – Disponibilità giuridica della somma


Mutuo solutorio – Validità – Destinazione a estinzione di debiti pregressi – Assenza di nullità


Mutuo fondiario – Superamento del limite di finanziabilità – Mancanza di ipoteca di primo grado – Effetti


Mutuo – Traditio e destinazione delle somme – Rapporti con la causa del contratto



Il contratto di mutuo si perfeziona con la messa a disposizione giuridica della somma mutuata in favore del mutuatario, anche mediante accredito sul conto corrente, a nulla rilevando che le somme siano immediatamente destinate a estinguere passività pregresse nei confronti della banca mutuante.


Il cosiddetto mutuo solutorio, in cui la somma mutuata è destinata all’estinzione di debiti già esistenti verso la banca mutuante, non è nullo, trattandosi di un’operazione lecita che può, al più, essere oggetto di revocatoria se pregiudizievole per i creditori.


La violazione dei requisiti di finanziabilità o l’assenza di ipoteca di primo grado non determinano la nullità del mutuo fondiario, ma ne comportano la riqualificazione come mutuo ordinario, con perdita dei benefici tipici della disciplina fondiaria.


La destinazione immediata delle somme accreditate all’estinzione di debiti verso la stessa banca non incide sulla causa del mutuo, che resta quella di finanziamento, giacché l’utilizzo delle somme è un atto distinto e successivo rispetto alla conclusione del contratto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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