Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34758 - pubb. 26/05/2026

La Cassazione sul contratto preliminare privo della determinazione della data del definitivo

Cassazione civile, sez. II, 09 Aprile 2026, n. 8978. Pres. Cirillo. Est. Trapuzzano.


CONTRATTO PRELIMINARE - Mancata determinazione, negoziale o giudiziale, della data di stipulazione del contratto definitivo - Regola dell'immediato adempimento - Applicabilità - Sussistenza - Conseguenze - Protrazione dell'inattività delle parti per oltre dieci anni - Estinzione del diritto all'anzidetta stipulazione per prescrizione - Configurabilità



In materia di contratto preliminare, quest'ultimo è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine né in sede convenzionale, né in sede giudiziale, sia applicabile, ai sensi dell'art. 1183 c.c., la regola dell'immediato adempimento secondo il brocardo "quod sine die debetur statim debetur", con la conseguenza che l'inattività delle parti, protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta l'estinzione del diritto medesimo per prescrizione. (massima ufficiale)




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