Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35378 - pubb. 25/10/2019

Se il committente recede dall’incarico, il progettista ha diritto al compenso anche senza l’approvazione del progetto prevista dal disciplinare

Cassazione civile, sez. I, 24 Aprile 1996, n. 3879. Pres. Grieco. Est. Pignataro.


Recesso del committente – Compenso del professionista


Eccezione di inadempimento – Natura sostanziale – Rilevabilità


Clausola di approvazione del progetto – Inapplicabilità in caso di recesso



In caso di recesso del committente dal contratto d’opera, il professionista ha diritto al compenso ai sensi dell’art. 2237, primo comma, c.c., indipendentemente dalla clausola che subordini il pagamento all’approvazione del progetto, la quale presuppone il normale svolgimento del rapporto.


La contestazione dei vizi o delle difformità del progetto integra un’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., la quale è un’eccezione in senso sostanziale rimessa all’iniziativa della parte e non rilevabile d’ufficio dal giudice.


La clausola che subordina la corresponsione del compenso all’approvazione o accettazione del progetto da parte del committente non è applicabile quando il rapporto si sia risolto per effetto del recesso esercitato dal committente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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