Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35391 - pubb. 25/10/2019

L’avvocato che rinuncia al mandato senza aver dedotto le prove non è esonerato da responsabilità per il solo fatto che il nuovo difensore poteva ancora rimediare

Cassazione civile, sez. III, 08 Maggio 1993, n. 5325. Pres. Bile. Est. Vittoria.


Responsabilità dell’avvocato – Obbligazione di mezzi e danno risarcibile


Rinuncia o revoca della procura – Doveri residui del difensore


Omessa deduzione delle prove – Condotta colposa


Nesso di causalità – Concorso di cause



L’inadempimento dell’avvocato, quale prestatore d’opera intellettuale, non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità professionale, essendo necessario accertare che dal comportamento negligente sia derivato un danno causalmente ricollegabile all’inadempimento, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c.


Il difensore che cessi dall’incarico per rinuncia o revoca della procura, prima della scadenza del termine ultimo per il compimento di un’attività processuale dovuta, ha l’obbligo di evitare pregiudizi al cliente, compiendo l’atto omesso prima della rinuncia ovvero rappresentando al mandante la necessità del suo tempestivo compimento.


La mancata produzione di documenti e la mancata deduzione di mezzi di prova rilevanti, ove dovute secondo la diligenza professionale, integrano condotta colposa dell’avvocato nell’adempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale.


La sussistenza di una causa successiva in immediato rapporto causale con l’evento dannoso non esclude la rilevanza delle condotte antecedenti che abbiano determinato la situazione sulla quale la causa sopravvenuta si è innestata, salvo che quest’ultima presenti carattere di eccezionalità tale da costituire causa esclusiva del danno. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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